distanze fra fabbricati e dalle strade

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  1. felix1248
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    La normativa DM 96 prevedeva una distanza minima fra i fabbricati e dalle strade, oltre al rispetto del DM 1444 del 2 aprile 1969.
    In zona sismica, qual'è la distanza minima da rispettare, qualunque sia la zona omogenea del PRG?
    Naturalmente ad eccezione dei giunti fra fabbricati contigui?
    Riporto stralcio DM96 in zona sismica
    "C.3. Limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale.

    Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte dell'edificio verso strada, valutata con i criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in metri:



    in cui con L viene indicata la minima distanza tra il contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata.

    Agli effetti del presente punto deve intendersi:

    a ) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;

    b ) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;

    c ) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);

    d ) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

    Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

    Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all'art. 18 della legge 2-2-1974, n. 64 , devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

    Le strutture secondarie e gli elementi non strutturali che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono essere efficacemente ancorati alla struttura principale.

    C.4. Distanza fra gli edifici.

    C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO.

    La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

    In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali strade. "
     
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    sposto la discussione nel forum generale in quanto non riguarda "altri software".
     
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  3. ingwilly
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    Questo è tutto quello che c'è in NTC08:

    Distanza tra costruzioni contigue
    La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e
    comunque non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV,
    calcolati per ciascuna costruzione secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il § 7.3.4 (analisi non
    lineare); in ogni caso la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore ad 1/100
    della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per ag·S /0,5g ≤ 1.
    Qualora non si eseguano calcoli specifici, lo spostamento massimo di una costruzione non isolata
    alla base, può essere stimato in 1/100 dell’altezza della costruzione moltiplicata per ag·S/0,5g.
    Particolare attenzione va posta al dimensionamento dei distacchi se le costruzioni hanno apparecchi
    di isolamento sismico tenendo in conto le indicazioni riportate nel § 7.10.4 e nel § 7.10.6.

    Altezza massima dei nuovi edifici
    Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di muratura non armata che non accedono alle
    riserve anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è fissata una altezza massima pari a due piani
    dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il solaio di copertura del secondo piano non
    può essere calpestio di volume abitabile.
    Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione
    delle loro capacità deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio.
    Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata
    unicamente dalle capacità resistenti e deformative della struttura.

    Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale
    I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni
    all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale.
    Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, i regolamenti e le norme definiranno la distanza
    minima tra la proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della strada. Si intende per
    strada l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio
    inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale.
     
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  4. felix1248
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    E' proprio dalla lettura del NTC 2008 che mi era venuto il dubbio espresso nella mia domanda.

    Pertanto, se non ci fossero limitazioni di PRG, potremmo realizzare un edificio alto dieci piani lungo una stradina larga 3 m in zona A o B!
    Salvo il rispetto degli indici di zona!
    Dico zona A o B perche sono aree già edificate e spesso con una rete viaria piuttosto angusta.

    La mia è solo una domanda per evidenziare la mia perplessità sull'eliminazione delle restrizioni del DM96
     
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  5. ingwilly
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    Si penso che sia questa l'interpretazione da dare.

    D'altronde, se non ricordo male, nella ricostruzione dell'Irpinia il problema si presentò in tutta la sua evidenza e fu consentito di non tenere conto dei limiti aumentando l'azione sismica.

    Willy
     
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  6. adm
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    In questi casi è fondamentale definire in maniera corretta la tipologia di intervento: sopraelevazione, ristrutturazione o nuova edificazione.
    Sopraelevazione: consentita se e solo se l'edificio in questione è circondato da edifici di altezza maggiore; la larghezza stradale non è importante.
    Ristrutturazione (demolizione con fedele ricostruzione): sempre consentita a prescindere dalla larghezza stradale.
    Nuova edificazione: in zona A è possibile realizzare nuovi edifici con altezze uguali a quelle degli edifici circostanti; in zona B scatta la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.

    Il tutto compatibilmente con i regolamenti comunali.
     
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  7. felix1248
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    La ricostruzione dell'Irpinia fu "un'emergenza sociale" di fabbricati esistenti nei centri urbani e quindi la deroga aveva un senso.
    Oggi non mi spiego questa scelta.
    Spero solo che gli strumenti urbanistici comunali prevedano questa attenzione che non è una cosa da poco.

    ritengo impostata correttamente la risposta di ingwilly.
    La risposta di adm non ha un riscontro normativo nazionale, al più di regolamento comunale.
     
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  8. adm
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    Io non vedo nessun rischio nell'attuale situazione.
    La linea di principio è quella di mantenere nei centri storici l'esistente tessuto urbanistico.
    Mi sembra una cosa normale consentire a chi possiede un fabbricato alto 3 metri nel "centro storico" di raggiungere l'altezza degli edifici circostanti.

    La mia risposta precedente non è altro che il DM 1444 che riporto:

    Art. 8.

    LIMITI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI

    Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.

    1) Zone A): non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

    _ per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico- artistico.

    2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

    3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

    4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

    Art. 9.

    LIMITI DI DISTANZA TRA I FABBRICATI

    Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue.

    1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

    2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

    3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

    Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

    ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;

    ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;

    ml 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

    Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.


    Leggendo attentamente la legge sopra riportata si evince quanto da me sostenuto nel precedente intervento ossia che:

    Sopraelevazione: consentita se e solo se l'edificio in questione è circondato da edifici di altezza maggiore; la larghezza stradale non è importante.
    Ristrutturazione (demolizione con fedele ricostruzione): sempre consentita a prescindere dalla larghezza stradale.
    Nuova edificazione: in zona A è possibile realizzare nuovi edifici con altezze uguali a quelle degli edifici circostanti; in zona B scatta la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.

    Il tutto compatibilmente con i regolamenti comunali.
     
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  9. zax2010
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    Confermo che il DM2008 (ma forse già il DM2005) ha eliminato i vincoli larghezza strada / altezza edificio.

    Io personalmente ritengo sia un bene. La regola del DM96, condensata in due righine, faceva girare la testa per quanto si prestava ad interpretazioni di tutti i tipi (risvolti, rientri, effettiva quota di riferimento, strade private/pubbliche, piani inclinati di riferimento, ecc.).
    Mi pare di ricordare in un GC un promemoria di un funzionario volenteroso che aveva tradotto le 2 righe in 15 schemi circa di possibilità che tale regola presentava.
    Quante strade con catena per impedirne l'accesso (almeno nei disegni), e renderle pertanto private....

    Inoltre l'eventuale crollo di un edificio alto max 3 m su una strada larga 3 m, non penso che salvaguardasse dal passaggio dei mezzi di soccorso. Già non ci si passa normalmente.....
     
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  10. felix1248
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    Il DM 1444 risale al 1969, quando solo una piccola parte del territorio nazionale era sismico.
    Che poi il DM 1996 per le zone simiche fosse scritto in modo da prestarsi "ad interpretazioni" per le distanze, concordo.
    Certamente il problema c'è e non si riferisce a fabbricati alti 3 metri.
    Mi sembra strano che una nuova norma NTC 2008, così dettagliata, sostanzialmente rimanda il problema al DM 1444.
    Non è polemica ma pensate che basta una tegola che cade dal secondo o terzo piano a filo strada può provocare danni mortali.
    Se si parla di sicurezza non si può ignorare il problema.
    Scusate se insisto.
    La mia discussione vuole solo affrontare un problema che, per sicurezza andava chiarito e regolamentato.
     
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  11. zax2010
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    In realtà molti piani regolatori, pur redatti successivamente al 1996 non tenevano affatto conto delle regole del decreto sismico.

    Si aveva pertanto l'assurdo che il progettista architettonico poco accorto riuscisse ad ottenere concessioni edilizie che poi venivano rigettate dal GC, proprio a causa di questa regola, con tanto di frastornamento dei proprietari che non capivano più nulla.

    Bello sarebbe stato avere tutto armonizzato, ma considerando che non sono pochi i comuni che ancora procedono con programmi di fabbricazione redatti in fretta e furia nel 1969, non avendo ancora avuto il tempo di dotarsi di uno strumento urbanistico, ti lascio immaginare che armonizzazione effettiva ci sia.

    Circa la possibile caduta della tegola.... che dire! Arretriamo tutti gli edifici di 3 m dal ciglio della strada e recintiamo la striscia che rimane per impedire il passaggio dei pedoni.
     
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  12. adm
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    Il problema dei centri storici è un problema non da poco.
    Fondamentalmente il problema delle distanze tra costruzioni si riferisce ai centri storici; nelle nuove zone di espansione il problema delle stradine di 3 metri non sussite e la legge stabilisce chiaramente le distanze minime tra pareti finestrate (10 metri).
    All'interno dei centri storici bisogna considerare che sono presenti numerosi edifici fatiscenti a rischio crollo che bisogna recuperare e rendere sicuri.
    Meglio avere un edificio che rischia di crollare o meglio dare la possibilità ai proprietari di demolire tali edifici e raggiungere le altezze degli edifici circostanti?
    Il normatore ha preso la decisione giusta; meglio dare la possibilità di raggiungere le altezze degli edifici circostanti; soltanto così sarà possibile attirare gli investitori.
     
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  13. gio.c73
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    Intervengo perchè ho toccato con mano il problema e la mancanza di coordinamento tra le norme dei prg e quelle del vecchio dm96.

    La norma attuale (ma anche il dm2005) consente di realizzare edifici di qualsiasi altezza rispetto alla larghezza stradale rispettando sempre i limiti dei vari prg.

    Tuttavia sarebbe opportuna, ed alcuni comuni lo hanno fatto, una delibera comunale con cui definire che le altezze massime a fini urbanistici sono compatibili con le larghezze stradali anche ai sensi del dm2008 e delle norme sismiche.

    E' una mia opinione che serve a tutelare più i funzionari dei vari comuni e gli amministratori che non i progettisti che con le nuove norme sono a tutti gli effetti liberati da questa responsabilità.
     
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  14. adm
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    Leggendo i vostri interventi sembra quasi che nel centro storico di una qualsivoglia città a causa delle NTC08 ora sia possibile costruire una grattacielo alto 100 metri in una stradina larga 3 metri.
    Non è assolutamente così.
    E' vero le ntc08 non dicono nulla circa l'altezza di un fabbricato rispetto alla larghezza stradale; ma è giusto che sia così.

    Provate a dare un'occhiata alle ntc di attuazione del prg della vostra città; leggete quali sono gli interventi consentiti in zona a "centro storico"; vi renderete subito conto che in nessun caso sarà possibile coistruire un grattacielo di 100 metri; si parla di sopraelevazioni di modesta entità, demolizioni e fedeli ricostruzioni; nulla di più.
     
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  15. felix1248
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    adm, l'edificio di 100 m, in centro storico, è solo una provocazione, in parte scherzosa.
    I Piani Regolatori, approvati dopo la classificazione sismica del Comune, dovrebbero avere il nulla osta del Ente preposto al vincolo, con le relative osservazioni.
    Ti dico che al mio comune, per non modificare le aree di nuova espansione C, si sono affrettati a pubblicarlo ed approvarlo prima dell'entrata in vigore dei vincoli dell'autorità di bacino e quindi ci troviamo buona parte delle zone di espansione ricadenti in zona a vincolo idrogeologico rosse A: inedificabilità assoluta!



     
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18 replies since 31/5/2010, 18:36   12938 views
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