distanze fra fabbricati e dalle strade

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  1. gio.c73
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    Mi pare che entrambi stiate esprimendo le stesse considerazioni: i limiti sono dettati dai comuni e non più dalle norme sismiche.

    Ritengo sia giusto perchè spesso accadeva che un progetto approvato dal comune consentiva di realizzare un edificio di altezza non compatibile con il vecchio dm96.
    C'era così un architetto che diceva al proprio committente che poteva realizzare una certa altezza e poi il progettista delle strutture doveva fare il bastian contrario dicendo che le norme sismiche non lo consentivano.

    Ora tutto sta alla responsabilità dei comuni: possono anche consentire il grattacielo su una stradina ma poi hanno in capo alla loro scelta il peso di cosa può accadere in caso di disastro.
     
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  2. felix1248
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    Quindi diamo ai politici dei Comuni la responsabilità delle loro scelte "urbanistiche".
    Una maggiore responsabilità per una maggiore sensibilità.
    E' solo quello che chiediamo come cittadini.
    Speriamo solo che tali scelte non servano per un voto di scambio.
     
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  3. silvestro73
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    La contraddizione della Norma è evidente.

    Si può costruire un edificio di classe 1 alto 30m su di una stradina larga 3 metri davanti ad una scuola, che però è di classe 3!

    La proposta al Normatore, che sicuramente è un frequentatore assiduo del forum, è semplice.

    Gli edifici o rispettano le distanze dalle strade in funzione dell’altezza o devono essere di classe 3.

    Edited by silvestro73 - 21/9/2010, 07:52
     
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    CITAZIONE (felix1248 @ 31/5/2010, 19:36) 
    La normativa DM 96 prevedeva una distanza minima fra i fabbricati e dalle strade, oltre al rispetto del DM 1444 del 2 aprile 1969.
    In zona sismica, qual'è la distanza minima da rispettare, qualunque sia la zona omogenea del PRG?
    Naturalmente ad eccezione dei giunti fra fabbricati contigui?
    Riporto stralcio DM96 in zona sismica
    "C.3. Limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale.

    Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte dell'edificio verso strada, valutata con i criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in metri:



    in cui con L viene indicata la minima distanza tra il contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata.

    Agli effetti del presente punto deve intendersi:

    a ) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;

    b ) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;

    c ) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);

    d ) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

    Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

    Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all'art. 18 della legge 2-2-1974, n. 64 , devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.

    Le strutture secondarie e gli elementi non strutturali che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono essere efficacemente ancorati alla struttura principale.

    C.4. Distanza fra gli edifici.

    C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO.

    La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè la distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

    In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali strade. "
     
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18 replies since 31/5/2010, 18:36   12938 views
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