DPR 05.06.2010 Per ingegneria settore industriale

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    CAPO IX
    PROFESSIONE DI INGEGNERE
    Art. 45
    (Sezioni e titoli professionali)
    1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione
    A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
    a) civile e ambientale;
    b) industriale;
    c)dell'informazione.
    2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

    b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
    industriale;

    3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

    b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
    industriale iunior;

    4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle
    dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale".
    Art. 46
    (Attività professionali)
    1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere
    sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

    b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione,
    lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la
    valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti
    per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e
    processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
    diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

    2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente
    normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare
    oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e
    per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre
    settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate,
    innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e
    collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
    3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente
    normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla
    sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

    b) per il settore "ingegneria industriale":
    1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
    collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
    collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
    2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e
    impianti;
    3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
    progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli
    componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi
    di tipologia semplice o ripetitiva;

    Art. 47
    (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)
    1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame
    di Stato.
    2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
    specialistica in una delle seguenti classi:

    b) per il settore industriale:
    1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
    2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
    3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
    4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
    5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
    6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
    7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
    8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
    9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
    10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

    3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
    a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
    quale è richiesta l'iscrizione;
    b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea
    corrispondente al percorso formativo specifico;
    c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
    deontologia professionale;
    d)una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di
    laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
    4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
    l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il
    settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta
    l'iscrizione.
    5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore
    della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
    a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è
    richiesta l'iscrizione;
    b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore
    per il quale è richiesta l'iscrizione.
    Art. 48
    (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)
    1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame
    di Stato.
    2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in
    una delle seguenti classi:

    b)per il settore industriale:
    1)Classe 10 - Ingegneria industriale;

    3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
    a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
    quale è richiesta l'iscrizione;
    b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti
    disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
    corrispondente al percorso formativo specifico;
    c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
    deontologia professionale;
    d)una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti
    disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
    corrispondente al percorso formativo specifico.
    4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro
    settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
    a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
    quale è richiesta l'iscrizione;
    b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per
    il quale è richiesta l'iscrizione.
    Art. 49
    (Norme finali e transitorie)
    1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella
    sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il
    quale ciascuno di essi dichiara di optare.
    2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
    entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
    dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale
    ciascuno di essi dichiara di optare.
    3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
    Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
    possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel
    settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
     
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  2. gio.c73
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    Ma che novità esprime rispetto alle norme precedenti?
     
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    nulla, è solo per riportare quì sul forum le specifiche riguardanti gli ingegneri distinti nelle varie sezioni
     
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2 replies since 22/9/2010, 14:55   151 views
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